Causa C-565/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou Leros — Grecia) — procedimento promosso da Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore — Competenza in materia genitoriale — Proroga di competenza — Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) — Accettazione della competenza — Presupposti]
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou Leros — Grecia) — procedimento promosso da Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
(Causa C-565/16) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore — Competenza in materia genitoriale — Proroga di competenza — Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) — Accettazione della competenza — Presupposti]»
2018/C 200/12Lingua processuale: il grecoGiudice del rinvio
Eirinodikeio Lerou Leros
Parti
Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
Dispositivo
In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest’ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che:
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il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; |
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un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L’opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell’autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all’accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e |
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la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore. |
( 1 ) GU C 22 del 23.1.2017.