1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Saras Energía SA / Administración del Estado

(Causa C-561/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2012/27/UE - Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 - Articolo 20, paragrafi 4 e 6 - Promozione dell’efficienza energetica - Regime obbligatorio di efficienza energetica - Altre misure politiche - Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica - Obbligo contributivo - Designazione delle parti obbligate - Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio))

(2018/C 352/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Saras Energía SA

Convenuta: Administración del Estado

con l’intervento di: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI SLU, Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SAU, Nexus Energía SA, Nexus Renovables SLU, Engie España SL, Villar Mir Energía SL, Energya VM Gestión de Energía SLU, Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA, Acciona Green Energy Developments SLU, Fortia Energía SL

Dispositivo

1)

Gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garantisca la realizzazione di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere istituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 7 della direttiva 2012/27 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore dell’energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effettivamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.