5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-430/16 P) (1)
([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Lotta contro la proliferazione nucleare - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Misure settoriali - Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani - Rafforzamento delle restrizioni - Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 - Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana - Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione - Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale - Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire])
(2018/C 399/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Mellat (rappresentanti: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod e R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian e P. Reddy, solicitors)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, J. Norris-Usher e M. Konstantinidis, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da M. Gray, barrister)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, Bank Mellat/Consiglio (T-160/13, EU:T:2016:331), è annullata. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto con il numero T-160/13 dalla Bank Mellat, diretto all’annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, o della suddetta disposizione nella parte in cui essa non prevede un’eccezione applicabile al caso della Bank Mellat, nonché sulla sua domanda diretta a ottenere che il Tribunale dell’Unione europea dichiarasse l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
3) |
La Bank Mellat e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado. |
4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |