8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — HX / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-423/16 P) (1)

((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione - Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato - Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale - Versione in lingua bulgara - Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive - Scadenza della decisione di proroga - Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso))

(2018/C 005/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koev, аdvokat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T-723/14, EU:T:2016:332), è annullato.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016.