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8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — HX / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-423/16 P) (1)
((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione - Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato - Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale - Versione in lingua bulgara - Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive - Scadenza della decisione di proroga - Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso))
(2018/C 005/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koev, аdvokat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T-723/14, EU:T:2016:332), è annullato. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |