16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-336/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 22, paragrafo 3 - Allegato XI - Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente - Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati - Articolo 23, paragrafo 1 - Piani per la qualità dell’aria - Periodo di superamento «più breve possibile» - Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente - Trasposizione scorretta))

(2018/C 134/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, K. Petersen ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Krawczyk e K. Majcher, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia

avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria;

non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile;

avendo superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno, e

non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.