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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «L.Č.» IK/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-288/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) - Esenzioni all’esportazione - Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni - Nozione))
(2017/C 283/12)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«L.Č.» IK
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.