201711170221555752017/C 412/152782016CJC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL201710129911

Causa C-278/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen — Germania) — Procedimento penale a carico di Frank Sleutjes (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Articolo 3, paragrafo 1 — Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Traduzione di «documenti fondamentali» — Nozione di «documenti fondamentali» — Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore)


C4122017IT910120171012IT00159191

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen — Germania) — Procedimento penale a carico di Frank Sleutjes

(Causa C-278/16) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Articolo 3, paragrafo 1 — Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Traduzione di «documenti fondamentali» — Nozione di «documenti fondamentali» — Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore)»

2017/C 412/15Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Aachen

Imputato nella causa principale

Frank Sleutjes

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Aachen

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.


( 1 ) GU C 335 del 12.9.2016.