7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf e dal Bundesgerichtshof — Germania) — flightright GmbH / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker / Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan e a. / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16)

(Cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 1 - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1 - Nozione di «materia contrattuale» - Contratto di prestazione di servizi - Volo con coincidenza effettuato da vettori aerei diversi - Nozione di «luogo di esecuzione» - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Diritto dei passeggeri aerei a compensazione pecuniaria per negato imbarco e per ritardo prolungato di un volo - Azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposta nei confronti del vettore aereo operativo non domiciliato in uno Stato membro o con il quale i passeggeri non hanno alcun vincolo contrattuale))

(2018/C 161/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf, Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: flightright GmbH (C-274/16), Roland Becker (C-447/16), Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan (C-448/16)

Convenute: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16)

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non si applica ad un convenuto, come quello di cui al procedimento principale, domiciliato in uno Stato terzo.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, include anche l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza, proposta sul fondamento del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato.

3)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 e l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di volo con coincidenza, costituisce il «luogo di esecuzione» di tale volo, ai sensi di tali disposizioni, il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza ai sensi del regolamento n. 261/2004 sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016

GU C 428 del 21.11.2016.