21.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 277/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkö
(Causa C-249/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1 - Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» - Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo - Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo))
(2017/C 277/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Saale Kareda
Convenuto: Stefan Benkö
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione. |
3) |
L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori. |