28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Nerea SpA/Regione Marche

(Causa C-245/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Esenzione generale per categoria - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) - Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) - Nozione di «impresa in difficoltà» - Nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» - Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità - Revoca dell’aiuto - Obbligo di rimborso dell’anticipo versato])

(2017/C 283/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrente: Nerea SpA

Convenuta: Regione Marche

nei confronti di: Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata.

2)

L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.