12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Spagna) — Antonio Miravitlles Ciurana e a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Causa C-243/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Direttiva 2009/101/CE - Articoli 2 e da 6 a 8 - Direttiva 2012/30/UE - Articoli 19 e 36 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 20, 21 e 51 - Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro - Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società))

(2018/C 052/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Convenuti: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Dispositivo

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, [TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare i suoi articoli 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell’amministratore di tale società per aver omesso di convocare l’assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.