Cause riunite C-234/16 e C-235/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)
(Cause riunite C-234/16 e C-235/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)»
2018/C 211/03Lingua processuale: lo spagnoloGiudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Convenuti: Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. |
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2) |
Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è esercitata nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10000 m2, allorché essi non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. |
( 1 ) GU C 260 del 18.7.2016.