8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dell’Efeteio Athinon — Grecia) — Commissione europea / Dimos Zagoriou

(Causa C-217/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Decisione della Commissione europea relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Esecuzione forzata - Provvedimenti di esecuzione - Determinazione del giudice nazionale competente in materia di contenzioso relativo all’esecuzione - Determinazione della persona sulla quale grava l’obbligo pecuniario - Condizioni di applicazione delle modalità processuali nazionali - Autonomia processuale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività))

(2018/C 005/10)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Convenuto: Dimos Zagoriou

Dispositivo

1)

L’articolo 299 TFUE va interpretato nel senso che non determina la scelta dell’ordine giurisdizionale nazionale competente quanto ai ricorsi legati all’esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario che costituisce titolo esecutivo, ai sensi di detto articolo, in quanto tale determinazione ricade nel diritto nazionale in forza del principio dell’autonomia processuale, con riserva che questa determinazione non leda l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione.

Spetta al giudice nazionale determinare se l’applicazione delle norme processuali nazionali ai ricorsi relativi all’esecuzione forzata di un atto di cui all’articolo 299 TFUE avvenga in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo e secondo modalità che non rendano il recupero delle somme di cui a tali atti più difficile che in casi analoghi riguardanti l’applicazione di norme nazionali corrispondenti.

2)

L’articolo 299 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento», vanno interpretati nel senso che non determinano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le persone nei confronti delle quali l’esecuzione forzata può essere esperita in forza di una decisione della Commissione relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo.

Spetta al diritto nazionale determinare tali persone, con riserva del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.