201807270162025302018/C 285/051812016CJC28520180813IT01ITINFO_JUDICIAL201806194521

Causa C-181/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sadikou Gnandi / État belge (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 3, punto 2 — Nozione di «soggiorno irregolare» — Articolo 6 — Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Principio di «non-refoulement» (non respingimento) — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a permanere in uno Stato membro)


C2852018IT410120180619IT00054152

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Sadikou Gnandi / État belge

(Causa C-181/16) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 3, punto 2 — Nozione di «soggiorno irregolare» — Articolo 6 — Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Principio di «non-refoulement» (non respingimento) — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a permanere in uno Stato membro)»

2018/C 285/05Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Sadikou Gnandi

Resistente: État belge

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1. dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall’articolo 18, dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione, segnatamente, che lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell’esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato con riguardo alla direttiva 2008/115 e, in particolare, all’articolo 5 della medesima, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


( 1 ) GU C 191 del 30.5.2016.