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18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-160/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Politica energetica - Prestazione energetica dell’edilizia - Direttiva 2010/31/UE - Articolo 5, paragrafo 2 - Relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi))
(2017/C 121/11)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ellenica, non avendo sottoposto una relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi, quale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che completa la direttiva 2010/31 istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |