26.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spagna) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Causa C-158/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari - Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim))

(2018/C 072/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Margarita Isabel Vega González

Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego», di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un’aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all’avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare.

2)

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un’aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.