11.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-65/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia - Articolo 9 - Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia - Articoli 4, 5 e 7 - Unione doganale - Trasporto su strada - Tassa sugli autoveicoli - Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l’Ungheria in transito))

(2017/C 424/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Istanbul Lojistik Ltd

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Dispositivo

L’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale, deve essere interpretato nel senso che una tassa sugli autoveicoli, come quella di cui al procedimento principale, che deve essere pagata dai detentori dei veicoli pesanti immatricolati in Turchia che transitano attraverso il territorio ungherese, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi del suddetto articolo.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.