21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di A

(Causa C-9/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articoli 20 e 21 - Attraversamento delle frontiere interne - Verifiche all’interno del territorio - Normativa nazionale che autorizza controlli al fine di determinare l’identità delle persone fermate in una zona sino a 30 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati contraenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari - Normativa nazionale che permette determinate misure di controllo delle persone all’interno delle stazioni ferroviarie))

(2017/C 277/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputat# nella causa principale

A

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

1)

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che attribuisce alle autorità di polizia dello Stato membro interessato la competenza a controllare l’identità di qualunque persona, in una zona di 30 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 luglio 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio di detto Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari, a meno che tale normativa preveda la necessaria delimitazione di tale competenza, garantendo che l’esercizio pratico della stessa non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che permette alle autorità di polizia dello Stato membro interessato di effettuare, a bordo dei treni e negli impianti ferroviari di tale Stato membro, controlli dell’identità o dei documenti che consentono di attraversare la frontiera di qualunque persona, nonché di fermare per breve tempo e d’interrogare qualunque persona per questo scopo, qualora tali controlli siano fondati su informazioni concrete o sull’esperienza della polizia di frontiera, a condizione che il diritto nazionale assoggetti l’esercizio di detti controlli a precisazioni e limitazioni che indichino l’intensità, la frequenza e la selettività di tali medesimi controlli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.