6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics
(Causa C-6/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Ritenuta alla fonte - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 5, paragrafo 1 - Esenzione - Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi - Presunzione - Frode, evasione e abusi fiscali))
(2017/C 374/06)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA
Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, da una parte, e l’articolo 49 TFUE, dall’altra, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione dell’agevolazione fiscale prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva — ossia l’esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi — alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.