Ordinanza del Presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 –

PTC Therapeutics International / EMA

(causa T‑718/15 R)

«Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’EMA relativi a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 23, 24)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a relazioni di studi clinici — Motivo fondato sull’esistenza di una presunzione generale di applicazione di un’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai sensi del regolamento n. 1049/2001 — Motivo che denota l’esistenza di questioni giuridiche complesse — Motivo prima facie non infondato (Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 26, 52, 60, 64‑66, 77‑80)

3. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Necessità di preservare l’effetto utile della decisione del Tribunale nel ricorso principale (Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2,primo trattino) (v. punti 81‑85)

4. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno risultante dalla divulgazione di informazioni asseritamente riservate — Valutazione della gravità del danno da parte del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 103‑107)

5. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Valutazione secondo le circostanze del caso di specie — Danno risultante dalla divulgazione di informazioni riservate ai sensi del regolamento n. 1049/2001 — Sorgere di una situazione di vulnerabilità per l’impresa interessata a causa della probabilità di utilizzo delle informazioni da parte dei suoi concorrenti — Assenza di carattere ipotetico del danno (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 1) (v. punti 112‑114, 117, 118)

6. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno non quantificabile arrecato dalla pubblicazione di informazioni riservate che possono essere utilizzate da concorrenti a detrimento dell’impresa in questione — Irreparabilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 119, 120, 122)

7. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate — Danno grave ed irreparabile — Carattere sufficiente nel caso sia dimostrata la probabile sopravvenienza di tale danno (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 122)

8. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Competenza del giudice dei procedimenti sommari ad autorizzare un accesso parziale — Insussistenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 123‑127, 130)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/722323/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Translarna.

Dispositivo

1) 

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/722323/2015 dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alla relazione dello studio clinico «Ataluren (PTC124) PTC124-GD-007-DMD», relativa a uno studio sull’efficacia e sulla sicurezza di fase 2 B relativo all’Ataluren su soggetti che presentano una mutazione nonsenso di Duchenne e una distrofia muscolare di Becker.

2) 

Si ingiunge all’EMA di non divulgare la relazione menzionata al punto 1.

3) 

Le spese sono riservate.