ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Clausola compromissoria — Personale delle missioni internazionali dell’Unione — Contratti consecutivi di assunzione a tempo determinato — Domanda risarcitoria — Incompetenza manifesta — Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑602/15,

Liam Jenkinson, residente in Killarney (Irlanda), rappresentato da N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e M. Bishop, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e S. Bartelt, in qualità di agenti,

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt, É. Chaboureau e G. Pasqualetti, in qualità di agenti,

e

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da D. Fouquet e E. Raoult, avocats,

convenuti,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda, fondata sull’articolo 272 TFUE, diretta, da una parte, a riqualificare il rapporto contrattuale del ricorrente come contratto di lavoro a tempo indeterminato oltre al risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente a causa dell’abuso di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato e del suo licenziamento abusivo e, dall’altra, a far dichiarare il trattamento discriminatorio subito dal ricorrente ad opera del Consiglio, della Commissione e del SEAE con conseguente condanna dei convenuti al relativo risarcimento nonché, in subordine, la domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni europee,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

composto, al momento della deliberazione, da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il ricorrente, sig. Liam Jenkinson, cittadino irlandese, veniva impiegato, in primo luogo, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, con una successione di contratti a tempo determinato, presso la Missione di vigilanza dell’Unione europea istituita dall’azione comune 2000/811/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla Missione di vigilanza dell’Unione europea (GU 2000, L 328, pag. 53).

2

Egli veniva successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, con una successione di contratti a tempo determinato, presso la Missione di polizia dell’Unione europea istituita dall’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla Missione di polizia dell’Unione europea (GU 2002, L 70, pag. 1).

3

Infine, il ricorrente veniva impiegato dalla missione Eulex Kosovo, dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, in base ad undici contratti a tempo determinato consecutivi. La missione Eulex Kosovo è stata istituita dall’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla Missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo) (GU 2008, L 42, pag. 92). L’azione comune è stata prorogata a più riprese. Essa è stata prorogata fino al 14 giugno 2016 con la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2014, L 174, pag. 42), applicabile ai fatti di causa.

4

Da ultimo, l’azione comune è stata prorogata fino al 14 giugno 2018 dalla decisione 2016/947/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2016, L 157, pag. 26).

5

Durante la vigenza del suo contratto di lavoro relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il ricorrente veniva informato, con lettera del capomissione dell’Eulex Kosovo in data 26 giugno 2014, della cessazione delle sue funzioni e del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro successivamente al 14 novembre 2014.

6

L’ultimo contratto a tempo determinato veniva concluso tra l’Eulex Kosovo e il ricorrente per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2014 (in prosieguo: «l’ultimo contratto a tempo determinato») senza essere rinnovato. Quest’ultimo contratto a tempo determinato stabilisce, all’articolo 21, la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ex articolo 272 TFUE, a conoscere di qualsiasi controversia relativa al contratto.

Procedimento

7

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

8

Con separati atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 28 aprile 2016 dalla Commissione europea, il 3 maggio 2016 dall’Eulex Kosovo, il 4 maggio 2016 dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e dal Consiglio dell’Unione europea, le parti convenute hanno sollevato eccezioni d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.

9

Il 27 luglio 2016 il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito alle eccezioni d’irricevibilità.

Conclusioni delle parti

10

Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato:

riqualificare il suo rapporto contrattuale in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, dei loro obblighi contrattuali e, in particolare, della notifica di un preavviso di licenziamento nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato; di conseguenza, a titolo di compensazione del pregiudizio subito a causa dell’abuso di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato a costo di una prolungata incertezza del ricorrente e della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso di risoluzione del contratto:

condannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 176601,55, calcolata in base alla sua anzianità di servizio nelle missioni dell’Unione europea;

in subordine, condannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 45985,15, calcolata tenendo conto della durata del suo servizio per la missione Eulex Kosovo;

dichiarare l’illegittimità del licenziamento del ricorrente con conseguente condanna dei convenuti a versargli un risarcimento valutato in via equitativa in EUR 50000;

dichiarare che i convenuti hanno omesso di predisporre la documentazione sociale di fine contratto richiesta ex lege con condanna a:

versare al ricorrente l’importo di EUR 100 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso;

trasmettere al ricorrente la documentazione sociale di fine contratto;

condannare i convenuti a versare gli interessi sui menzionati importi, calcolati al tasso legale belga;

per quanto riguarda l’abuso di potere e la discriminazione esistente:

dichiarare che il SEAE, il Consiglio e la Commissione hanno trattato il ricorrente in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, durante il periodo in cui era impiegato nell’ambito delle missioni da essi istituite, per quanto concerne la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;

constatare che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in quanto agente temporaneo del SEAE, del Consiglio o della Commissione;

condannare il SEAE, il Consiglio e la Commissione a risarcire il ricorrente per la perdita di retribuzione, di diritti pensionistici, di indennità e benefici dovuta alle summenzionate violazioni del diritto dell’Unione e condannare dette parti convenute a versare al ricorrente gli interessi su tali importi, calcolati al tasso legale belga;

fissare un termine alle parti per stabilire detta indennità tenendo conto del grado e dello scatto in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della sua carriera, degli assegni che avrebbe dovuto percepire a titolo di tale contratto di agente temporaneo, e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente.

in subordine:

dichiarare la violazione da parte dei convenuti degli obblighi loro incombenti;

condannarli a risarcire il ricorrente per il danno risultante da tali violazioni, il quale è valutato in via equitativa in EUR 150000;

in ogni caso, condannare i convenuti alle spese.

11

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

dichiararsi incompetente per la parte del ricorso vertente sugli effetti prodotti dalla serie di contratti firmati dal ricorrente;

in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui esso è diretto contro il Consiglio;

condannare il ricorrente alle spese.

12

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui esso è diretto contro la Commissione;

condannare il ricorrente alle spese.

13

Il SEAE chiede il Tribunale voglia:

dichiararsi incompetente;

in ogni caso, dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui esso è diretto contro il SEAE;

condannare il ricorrente alle spese.

14

L’Eulex Kosovo chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui esso è diretto contro l’Eulex Kosovo;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

15

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

16

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito in base ai documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sui capi di domanda formulati in via principale

17

Con il primo capo della domanda formulata in via principale, il ricorrente chiede al Tribunale di riqualificare il suo rapporto contrattuale come contratto di lavoro a tempo indeterminato, di dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi contrattuali loro incombenti – in particolare, la violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato –, di dichiarare illegittimo il suo licenziamento con conseguente condanna dei convenuti a corrispondergli un risarcimento per i danni subiti a causa dell’abuso del ricorso a contratti a tempo determinato consecutivi, della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso e del licenziamento illegittimo.

18

Con il secondo capo della domanda formulata in via principale, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il trattamento discriminatorio subito, ad opera del Consiglio, della Commissione e del SEAE, nel corso del periodo in cui egli ha prestato servizio presso le missioni, riguardo alla sua retribuzione, ai suoi diritti pensionistici e agli altri benefici, dichiarando che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto come agente temporaneo di uno dei suddetti convenuti con conseguente condanna di questi ultimi al relativo risarcimento.

19

Con le eccezioni d’irricevibilità i convenuti fanno valere, da un lato, che i contratti di lavoro precedentemente sottoscritti dal ricorrente contengono una clausola che attribuisce ai giudici di Bruxelles (Belgio) la competenza a conoscere delle controversie derivanti da tali contratti e che, conseguentemente, il Tribunale non è competente a esaminare gli effetti derivanti dai contratti stessi. Dall’altro, ciascuno dei convenuti deduce l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro di esso.

20

Le competenze del Tribunale sono quelle indicate all’articolo 256 TFUE, quale precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere, in primo grado, delle controversie in materia contrattuale di cui è stato investito solo in virtù di una clausola compromissoria. In assenza di tale clausola, il Tribunale estenderebbe la propria giurisdizione a controversie che esulano dalla sfera delle sue competenze delimitata dall’articolo 274 TFUE, che riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta l’Unione (ordinanze del 3 ottobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑186/96, EU:T:1997:149, punto 47, e del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./Commissione e a., T‑410/13, non pubblicata, EU:T:2014:871, punto 26).

21

In primo luogo, occorre rilevare che è pacifico inter partes che tutti i contratti di lavoro conclusi tra le missioni e il ricorrente contengono una clausola che attribuisce espressamente ai giudici di Bruxelles la competenza a conoscere delle controversie derivanti da tali contratti, o ad essi connesse.

22

Soltanto l’ultimo contratto a tempo determinato prevede espressamente, all’articolo 21, che le controversie derivanti da tale contratto o connesse con quest’ultimo rientrano nella competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in forza dell’articolo 272 TFUE.

23

Ne deriva che, essendo stato il presente ricorso introdotto a norma dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare unicamente per la parte riguardante l’ultimo contratto a tempo determinato, in virtù della clausola compromissoria ivi contenuta. Il Tribunale è invece manifestamente incompetente a statuire sulle controversie che potrebbero derivare dall’esecuzione dei contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente prima dell’ultimo contratto a tempo determinato, i quali attribuiscono espressamente la competenza ai giudici belgi e, di conseguenza, è altresì incompetente a conoscere del presente ricorso per la parte riguardante gli effetti di tali contratti.

24

D’altronde, nelle proprie osservazioni relative alle eccezioni di irricevibilità, il ricorrente non può validamente sostenere che la clausola attributiva di competenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea contenuta nell’ultimo contratto a tempo determinato rende nulle le clausole contenute nei precedenti contratti, che attribuiscono la competenza ai giudici belgi.

25

Si deve infatti ricordare che la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in quanto costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario, va interpretata in senso restrittivo (sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, EU:T:1986:501, punto 11). Pertanto, il Tribunale può statuire su una controversia contrattuale solo nel caso in cui le parti intendano espressamente attribuirgli tale competenza (sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione, T‑29/11, EU:T:2014:912, punto 50; v., in tal senso, ordinanza del 3 ottobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑186/96, EU:T:1997:149, punto 46).

26

La portata della clausola attributiva di competenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea è espressamente limitata alle controversie afferenti all’ultimo contratto a tempo determinato e non può estendersi ai contratti precedenti, che prevedono la competenza di altre giurisdizioni.

27

Occorre inoltre ricordare che il ricorrente ha volontariamente concluso i contratti di lavoro con le missioni nei termini in cui gli venivano proposti. Conformemente all’articolo 1 di tali contratti, egli ha espressamente accettato le condizioni e i principi ivi enunciati, compresi i mezzi di ricorso indicati e le clausole che attribuivano espressamente la competenza ai giudici belgi.

28

Si deve parimenti respingere l’argomento sostenuto dall’Eulex Kosovo secondo cui la clausola attributiva di competenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea contenuta nell’ultimo contratto sarebbe il frutto di un errore amministrativo e che il ricorrente, accusando ricevuta della lettera del capomissione dell’Eulex Kosovo in data 26 giugno 2014, in cui gli si comunicava che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato dopo il 14 novembre 2014, avrebbe implicitamente riconosciuto la competenza dei giudici di Bruxelles.

29

Difatti, da un lato, è sufficiente rilevare che l’Eulex Kosovo è parte dell’ultimo contratto a tempo determinato in qualità di datore di lavoro e che la clausola compromissoria può quindi essere fatta valere dal ricorrente nei suoi confronti, persino qualora l’inserimento di tale clausola fosse dovuto ad un errore amministrativo. D’altro lato, il semplice fatto di accusare ricezione di una lettera che comunicava al ricorrente il mancato rinnovo del suo contratto successivamente al 14 novembre 2014 non può modificare il contenuto della clausola attributiva di competenza, inserita nell’ultimo contratto a tempo determinato, che è stato firmato in una data successiva a tale lettera.

30

In secondo luogo, va osservato che solo le parti di un contratto recante una clausola compromissoria possono essere parti di un procedimento introdotto ai sensi dell’articolo 272 TFUE (v. sentenza del 16 dicembre 2010, Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09, non pubblicata, EU:T:2010:536, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

31

Con riferimento a quest’ultimo contratto a tempo determinato, come riconosce il ricorrente, occorre rilevare che tale contratto è stato firmato dal ricorrente e dall’Eulex Kosovo in qualità di datore di lavoro.

32

La decisione 2014/349 ha modificato l’azione comune 2008/124 introducendo l’articolo 15 bis, a tenore del quale: «[l]’Eulex Kosovo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune».

33

La decisione 2014/349 ha altresì introdotto l’articolo 16, paragrafo 5, che prevede quanto segue: «[l]’Eulex Kosovo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità».

34

L’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, applicabile a partire dal 12 giugno 2014, data della sua entrata in vigore, ha introdotto la capacità dell’Eulex Kosovo di stipulare contratti e di stare in giudizio, conferendogli quindi una capacità giuridica.

35

Occorre sottolineare che, mentre i precedenti contratti di lavoro erano stati stipulati tra il ricorrente e il capomissione dell’Eulex Kosovo, l’ultimo contratto a tempo determinato è stato firmato il 15 ottobre 2014 tra il ricorrente e l’Eulex Kosovo in qualità di datore di lavoro. Quest’ultimo contratto a tempo determinato fa espressamente riferimento all’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124.

36

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’Eulex Kosovo nella propria eccezione di irricevibilità, a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/349, tale missione è dotata di personalità giuridica e può essere parte convenuta in un procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione.

37

Al riguardo, l’Eulex Kosovo erroneamente fonda la propria eccezione di irricevibilità sulle ordinanze del 4 giugno 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12, EU:T:2013:292), e del 23 aprile 2015, Chatzianagnostou/Consiglio e a. (T‑383/13, non pubblicata, EU:T:2015:246), nonché sulla sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753), deducendo il difetto di legittimazione passiva in un procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. Infatti, è sufficiente rilevare che le cause richiamate non sono pertinenti in quanto, da un lato, riguardavano fatti accaduti anteriormente alla modifica dello status dell’Eulex Kosovo introdotta con la decisione 2014/349 e, dall’altro, si trattava di ricorsi di annullamento presentati a norma dell’articolo 263 TFUE. Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato presentato ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è sufficiente il fatto che il contratto in cui è inserita la clausola compromissoria sia stato firmato dall’Eulex Kosovo «per conto dell’Unione», non essendo necessario, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, che si tratti di un «organo o organismo dell’Unione» ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

38

Il Tribunale è competente a pronunciarsi in forza dell’articolo 272 TFUE unicamente per quanto riguarda l’ultimo contratto a tempo determinato concluso tra il ricorrente e l’Eulex Kosovo.

39

In primo luogo, dai suesposti rilievi emerge che il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi sul primo capo della domanda dedotta in via principale. Il primo sottocapo della domanda, volto a riqualificare come contratto a tempo indeterminato il rapporto contrattuale complessivo tra il ricorrente e le diverse missioni che sono state consecutivamente i suoi datori di lavoro implica di prendere in considerazione gli effetti dei contratti di lavoro precedenti, stipulati tra tali missioni e il ricorrente, i quali conferiscono espressamente la competenza ai giudici belgi. La competenza del Tribunale, essendo limitata all’ultimo contratto a tempo determinato, non consente al medesimo di pronunciarsi sul primo sottocapo della domanda. Il Tribunale è altresì manifestamente incompetente per le domande accessorie, in cui si chiede di accertare la violazione, da parte dei convenuti, dell’obbligo di preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato nonché dell’illegittimità del licenziamento del ricorrente. Pertanto, il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi anche sulle richieste di risarcimento accessorie a tali domande, volte ad ottenere la riparazione del danno causato dall’abuso del ricorso a contratti a tempo determinato consecutivi, dalla violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso e da un licenziamento illegittimo.

40

In secondo luogo, il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi sul secondo capo della domanda formulata in via principale, per quanto riguarda la richiesta volta a far dichiarare il trattamento discriminatorio che il SEAE, il Consiglio e la Commissione hanno riservato al ricorrente nel corso del periodo in cui era impiegato presso le missioni, per quanto concerne la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e altri benefici, che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo di uno di essi e ad ottenere il risarcimento del danno che deriverebbe da tali violazioni. Infatti, tale capo della domanda è diretto contro il Consiglio, la Commissione e il SEAE, che non sono parti dell’ultimo contratto a tempo determinato, e riguardano quindi rapporti contrattuali anteriori a quest’ultimo, in relazione ai quali il Tribunale non è competente a pronunciarsi.

41

Per quanto riguarda la tesi del ricorrente relativa alla pretesa violazione del suo diritto ad effettiva tutela giurisdizionale nell’ipotesi in cui il suo ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, il fatto che i giudici belgi non siano competenti a pronunciarsi sull’ultimo contratto a tempo determinato non può avere la conseguenza di rendere i giudici medesimi incompetenti a statuire sulle controversie derivanti dai contratti di lavoro conclusi anteriormente tra il ricorrente e le missioni. L’incompetenza del Tribunale a statuire sul capo della domanda dedotta in via principale, in quanto volta a valutare gli effetti dei contratti anteriori all’ultimo contratto a tempo determinato, non ha l’effetto di privare il ricorrente del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, conservando questi la possibilità di adire il giudice nazionale, che è competente in virtù delle clausole compromissorie inserite in tali contratti.

Sul capo di domanda dedotto in subordine

42

In subordine, il ricorrente deduce una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale delle «istituzioni europee». Egli sostiene che i convenuti, nell’ambito del rapporto contrattuale impostogli, hanno violato i principi di certezza del diritto, rispetto dei diritti acquisiti, tutela del legittimo affidamento, nonché il diritto a una buona amministrazione, il principio di trasparenza amministrativa e il dovere di sollecitudine, il principio di tutela dei singoli e il codice europeo di buona condotta amministrativa. A suo parere, qualora la domanda dedotta in via principale dovesse essere dichiarata irricevibile o infondata, tale esito dimostrerebbe la violazione dei suddetti principi da parte dei convenuti, in quanto il ricorrente si sarebbe trovato nell’impossibilità di determinare la legge applicabile ai suoi contratti, i termini entro i quali nonché le condizioni alle quali poter invocare i propri diritti e far valere le relative violazioni. L’eventuale decisione del Tribunale di irricevibilità o infondatezza della domanda dedotta in via principale dal ricorrente causerebbe quindi a quest’ultimo un danno dal medesimo valutato in EUR 150000.

43

In limine, occorre rilevare che è pur vero che il presente ricorso è fondato unicamente sull’articolo 272 TFUE. Tuttavia, il ricorrente sostiene esplicitamente di chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale delle parti convenute, nell’eventualità in cui la domanda formulata in via principale, che chiama in causa la responsabilità contrattuale dei convenuti, dovesse essere respinta.

44

A tal riguardo, si deve rammentare che l’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale. Essa ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione (v. sentenza del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, EU:T:2009:530, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

45

Tuttavia, non può escludersi che le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione possano coesistere nei confronti di uno dei suoi contraenti.

46

Nella specie, con la domanda di risarcimento dedotta in subordine, il ricorrente non fa valere la violazione di obblighi contrattuali né delle regole che disciplinano i rapporti contrattuali, bensì la violazione di principi incombenti alle istituzioni nell’ambito dell’esercizio delle loro responsabilità amministrative. Con tale domanda risarcitoria viene invocata la responsabilità delle controparti in qualità di autorità amministrative e non già di contraenti.

47

Si deve pertanto ritenere che, sebbene il ricorrente non menzioni esplicitamente l’articolo 268 TFUE né l’articolo 340 TFUE a fondamento della domanda risarcitoria subordinata, quest’ultima è volta a chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale dei convenuti.

48

Occorre rammentare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Più in particolare, per essere conforme ai suddetti requisiti, un ricorso inteso al risarcimento dei pretesi danni causati da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che la parte ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali la stessa ritiene che esista un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno (v. sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:2010:54, punto 132 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 5 ottobre 2015, Grigoriadis e a./Parlamento e a., T‑413/14, non pubblicata, EU:T:2015:786, punto 30).

49

Nella specie, il ricorso, anche considerato nel suo complesso, non consente di identificare, con il grado di chiarezza e di precisione richiesto, l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra le pretese violazioni commesse dalle parti convenute e il danno invocato dal ricorrente, derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, dei capi di domanda dedotti dal ricorrente in via principale.

50

Infatti, da una parte, il ricorrente deduce che i convenuti avrebbero violato determinati principi ad essi incombenti in qualità di autorità amministrative e, dall’altra, si limita a invocare l’esistenza di un danno derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, della domanda formulata in via principale. Il Tribunale non è in grado di comprendere in qual modo la propria decisione di rigetto della domanda formulata in via principale per incompetenza manifesta potrebbe trarre origine da un comportamento dei convenuti.

51

Ne consegue che la domanda formulata in subordine non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura ed è pertanto manifestamente irricevibile.

52

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese

53

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese conformemente alle conclusioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE e dell’Eulex Kosovo.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Liam Jenkinson è condannato alle spese.

 

Lussemburgo, 9 novembre 2016

 

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon H. Kanninen


( *1 ) Lingua processuale: il francese.