ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 giugno 2016 ( *1 )

«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Domanda di avvio di un’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione — Decisione del presidente dell’EIOPA di non avviare un’indagine — Decisione della commissione di ricorso di respingere la contestazione in quanto irricevibile — Termini di ricorso — Atto non impugnabile — Inosservanza dei requisiti di forma — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»

Nella causa T‑590/15,

Onix Asigurări SA, con sede in Bucarest (Romania), rappresentata da M. Vladu, avvocato,

ricorrente,

contro

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), rappresentata da C. Coucke e S. Dispiter, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamman, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che l’EIOPA ha illegittimamente omesso di agire ai fini dell’adozione di una decisione rispetto all’erronea applicazione da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) delle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU 1992, L 228, pag. 1), e, in subordine, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione EIOPA-14-267 del presidente dell’EIOPA, del 6 giugno 2014, relativa all’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza [AEAPP], modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48), nonché della decisione BOA 2015 001 della commissione di ricorso, del 3 agosto 2015, che respinge in quanto irricevibile un ricorso proposto dalla Onix Asigurări ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010, e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente sostiene di aver subito a causa della suindicata omissione e dell’adozione di dette decisioni,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).

2

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU 2010, L 331, pag. 1), l’EIOPA fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che ha il compito di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell’Unione europea.

3

Il SEVIF comprende anche altre due autorità europee di vigilanza, vale a dire l’Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12), e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 84). Il SEVIF è costituito inoltre dal Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee e dalle autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri.

4

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010 enuncia che l’EIOPA opera nel quadro dei poteri conferitile da tale regolamento e nell’ambito di applicazione degli atti menzionati da detta disposizione, tra cui, segnatamente, la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU 1992, L 228, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento in parola, l’obiettivo dell’EIOPA è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

5

L’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 stabilisce un meccanismo che consente all’EIOPA di trattare i casi di violazione del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nella loro opera di vigilanza. L’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento n. 1094/2010 introduce, a tal fine, un meccanismo in tre fasi. A norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2:

«1.   Se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’[EIOPA] agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’[EIOPA] può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’[EIOPA] tutte le informazioni che l’[EIOPA] considera necessarie per le sue indagini».

6

L’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010 disciplina i ricorsi che possono essere proposti dinanzi alla commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo: la «commissione di ricorso»). Tale disposizione prevede quanto segue:

«1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’[EIOPA] di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall’[EIOPA] in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

(…)

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

(…)».

7

Conformemente all’articolo 61, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1094/2010:

«1.   Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell’[EIOPA] possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso le decisioni dell’[EIOPA] a norma dell’articolo 263 TFUE.

3.   Quando l’[EIOPA] ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE».

Fatti

8

La ricorrente, Onix Asigurări SA, è una società di assicurazioni di diritto rumeno con sede legale in Romania. Essa esercita le proprie attività in diversi Stati membri dell’Unione, tra cui, segnatamente, la Repubblica italiana.

9

Con decisione del 20 dicembre 2013, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) vietava alla ricorrente, a tempo indeterminato, di stipulare nuovi contratti di assicurazione in Italia (in prosieguo: la «decisione dell’IVASS»). Siffatta decisione, adottata ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 4, del Codice delle assicurazioni private, il quale attua l’articolo 40 della terza direttiva «assicurazione non vita», era motivata dalle gravi preoccupazioni dell’IVASS riguardo alla reputazione dell’azionista unico della ricorrente.

10

Il 5 febbraio 2014, la ricorrente inviava una lettera all’EIOPA, con la quale la informava della decisione dell’IVASS ed esponeva le ragioni per le quali, a suo avviso, detta decisione non era conforme al diritto dell’Unione. In sostanza, l’IVASS non sarebbe stata competente a valutare la reputazione del suo azionista e l’articolo 40, paragrafo 6, della terza direttiva «assicurazione non vita» non sarebbe stato applicabile. La lettera veniva considerata dall’EIOPA come denuncia ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

11

A seguito di scambi di e-mail intervenuti dal mese di marzo al mese di maggio 2014 tra la ricorrente e l’EIOPA, il presidente di quest’ultima adottava, il 6 giugno 2014, due decisioni.

12

Da un lato, con la decisione EIOPA-14-266, relativa alla ricevibilità di una domanda formulata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, la denuncia della ricorrente veniva dichiarata ricevibile.

13

Dall’altro, con la decisione EIOPA-14-267, relativa all’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, il presidente dell’EIOPA decideva di non avviare un’indagine con riferimento ad un’eventuale violazione del diritto dell’Unione da parte dell’IVASS (in prosieguo: la «decisione di rigetto»). Dalla motivazione di tale decisione emerge che, se è vero che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, della terza direttiva «assicurazione non vita», le autorità competenti degli Stati membri possono adottare misure d’urgenza per prevenire infrazioni sul loro territorio, la portata e i limiti di tali poteri sarebbero definiti dal diritto nazionale, sotto il controllo dei giudici nazionali. Nella decisione in parola si indicava, inoltre, che non vi era alcun motivo per asserire una violazione delle disposizioni della terza direttiva «assicurazione non vita» da parte dell’IVASS.

14

Le suindicate decisioni venivano comunicate alla ricorrente con e-mail del 12 giugno 2014.

15

Il 18 giugno 2014, in risposta alla decisione di rigetto, la ricorrente inviava una lettera al presidente dell’EIOPA, con la quale gli chiedeva di annullare la decisione in parola e di avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 per violazione del diritto dell’Unione da parte dell’IVASS. In sostanza, la ricorrente ribadiva la propria posizione secondo la quale l’IVASS non era competente a valutare la reputazione del suo azionista, poiché tale valutazione era di esclusiva spettanza delle autorità rumene.

16

Nel periodo di tempo compreso tra i mesi di giugno e di novembre 2014, la ricorrente e l’EIOPA si sono scambiate numerose e-mail. In particolare, con e‑mail del 2 ottobre 2014, l’EIOPA rispondeva agli argomenti di merito sollevati dalla ricorrente e chiariva la posizione espressa nella decisione di rigetto. La ricorrente replicava con lettera dell’8 ottobre 2014.

17

Con e-mail del 3 novembre 2014, la ricorrente comunicava all’EIOPA che, in mancanza di risposta entro il 15 novembre 2014 in merito all’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, essa avrebbe adito la Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 61 di detto regolamento.

18

In una lettera datata 24 novembre 2014, l’EIOPA, facendo riferimento alla lettera della ricorrente dell’8 ottobre 2014, «conferma[va] di nuovo che la [propria] posizione (…) riguardo alla [decisione di rigetto] rest[ava] immutata».

19

Il 22 dicembre 2014, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010. Il ricorso in questione aveva ad oggetto la «[lettera] dell’EIOPA del 24 novembre 2014, che confermava la decisione [di rigetto]». A sostegno del ricorso, la ricorrente affermava, in sostanza, che l’EIOPA avrebbe dovuto avviare un’indagine giacché l’IVASS, prendendo posizione sulla reputazione del suo azionista unico, aveva violato il diritto dell’Unione. L’IVASS avrebbe, così facendo, sconfinato nelle competenze delle autorità rumene. Inoltre, la sua decisione non avrebbe potuto validamente fondarsi sull’articolo 40, paragrafo 6, della terza direttiva «assicurazione non vita». Alla memoria depositata ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era allegata, inter alia, la lettera della ricorrente del 18 giugno 2014.

20

Con decisione del 3 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione della commissione di ricorso» e, congiuntamente con la decisione di rigetto, le «decisioni impugnate»), la commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile, per il fatto di avere ad oggetto un atto estraneo al suo ambito di competenza. In sostanza, essa ha ritenuto che la lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014 fosse un atto puramente confermativo della decisione di rigetto e non costituisse, dunque, una decisione impugnabile al suo cospetto. La commissione di ricorso osservava peraltro che la ricorrente non aveva impugnato la decisione di rigetto e che, in ogni caso, poiché il ricorso era stato proposto il 22 dicembre 2014, il diritto di impugnazione della ricorrente riguardo a siffatta decisione si sarebbe prescritto.

21

La decisione della commissione di ricorso è stata comunicata alla ricorrente il giorno stesso. A richiesta di quest’ultima, tale decisione è stata oggetto di una rettifica di errore materiale, di cui la ricorrente è stata informata il 13 agosto 2015.

Procedimento e conclusioni delle parti

22

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

23

L’EIOPA ha depositato il proprio controricorso nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2016.

24

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’EIOPA ha omesso di agire ai fini dell’adozione di una decisione riguardo all’erronea applicazione da parte dell’IVASS delle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della terza direttiva «assicurazione non vita»;

in subordine, annullare le decisioni impugnate;

dichiarare la responsabilità dell’EIOPA per i danni che avrebbe arrecato alla ricorrente a causa, da una parte, della mancata adozione di una decisione e, dall’altra, dell’adozione delle decisioni impugnate;

condannare l’EIOPA alle spese.

25

L’EIOPA conclude che il Tribunale voglia:

in via principale, respingere il ricorso per carenza, il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni in quanto irricevibili;

in subordine, respingere tali ricorsi in quanto privi di qualsiasi fondamento;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

26

Ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

27

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sulla domanda per carenza

28

La ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale che dichiari che l’EIOPA ha illegittimamente omesso di adottare una decisione sulla sua richiesta di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Per quanto riguarda la ricevibilità, essa osserva, nell’atto introduttivo, che il termine di ricorso previsto all’articolo 265, paragrafo 2, TFUE ha iniziato a decorrere il 3 agosto 2015, data in cui le è stata comunicata la decisione della commissione di ricorso. Sarebbe infatti soltanto grazie a tale decisione che si sarebbe risolta l’incertezza sulla risposta dell’EIOPA alla sua lettera del 18 giugno 2014, con la quale essa avrebbe chiesto all’EIOPA di adottare una decisione e di avviare un’indagine sulla violazione del diritto dell’Unione da parte dell’IVASS.

29

L’EIOPA replica che la domanda è irricevibile.

30

Occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010, se l’EIOPA ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.

31

Al riguardo va ricordato che il rimedio previsto all’articolo 265 TFUE è basato sul principio che l’illegittima inerzia di un’istituzione consente agli interessati di adire il giudice dell’Unione affinché quest’ultimo dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col Trattato FUE. Il suddetto articolo riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l’adozione di un atto diverso da quello che la parte ricorrente avrebbe auspicato o ritenuto necessario (sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12, EU:C:2013:753, punto 22; v. anche, in tal senso, sentenze del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione, C‑15/91 e C‑108/91, EU:C:1992:454, punto 17, e del 16 febbraio 1993, ENU/Commissione, C‑107/91, EU:C:1993:56, punto 10).

32

Ai termini dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, il ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Tale intimazione nei confronti dell’istituzione costituisce una formalità essenziale e produce l’effetto, da un lato, di far decorrere il termine di due mesi entro il quale l’istituzione è tenuta a prendere posizione e, dall’altro, di delimitare l’ambito entro il quale il ricorso potrà essere proposto nel caso in cui l’istituzione si astenga dal prendere posizione. Ancorché non soggetta a requisiti di forma particolare, è tuttavia necessario che l’intimazione sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire all’istituzione convenuta di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare e da evidenziare di essere intesa a costringere l’istituzione a prendere posizione (v. sentenza del 3 giugno 1999, TF1/Commissione, T‑17/96, EU:T:1999:119, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 27 novembre 2012, H‑Holding/Parlamento, T‑672/11, non pubblicata, EU:T:2012:628, punto 12 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 10 luglio 2014, Kafetzakis e a./Parlamento e a., T‑38/14, non pubblicata, EU:T:2014:685, punto 26).

33

Ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, se, allo scadere di un termine di due mesi dalla richiesta di agire, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine è aumentato di un tempo forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

34

Nella specie, la ricorrente in sostanza afferma che, con la propria lettera del 18 giugno 2014, ha chiesto all’EIOPA di agire (v. punto 28 supra). D’altro canto, essa non identifica nelle proprie memorie nessun altro atto, eventualmente più recente, mediante il quale avrebbe chiesto all’EIOPA di agire, né sostiene di aver proceduto in tal senso.

35

Occorre ricordare che, con la propria lettera del 18 giugno 2014, la ricorrente ha chiesto al presidente dell’EIOPA di annullare la decisione di rigetto e di avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

36

Orbene, da un lato, se la lettera della ricorrente del 18 giugno 2014 dovesse essere qualificata come richiesta di agire secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 32, si dovrebbe osservare che non emerge né dagli elementi del fascicolo né tantomeno dalle affermazioni della ricorrente che l’EIOPA abbia preso posizione nel termine di due mesi di cui all’articolo 265 TFUE. È pertanto alla scadenza di tale termine, vale a dire il 18 agosto 2014, che il termine di ricorso di due mesi e dieci giorni, entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto proporre al Tribunale un ricorso per carenza, ha iniziato a decorrere. Poiché il presente ricorso è stato proposto soltanto il 12 ottobre 2015, esso deve essere dichiarato manifestamente tardivo.

37

Dall’altro lato, e in ogni caso, va constatato che, con e-mail del 2 ottobre 2014, l’EIOPA ha, in sostanza, risposto agli argomenti sollevati dalla ricorrente, segnatamente, nella sua lettera del 18 giugno 2014. Essa ha nuovamente confermato la propria posizione nella lettera del 24 novembre 2014. In tal senso, la stessa ricorrente afferma, nell’atto introduttivo, esponendo i fatti della causa, che l’EIOPA ha «chiarito» la propria posizione nella e-mail del 2 ottobre 2014 e ha «esposto nel dettaglio i motivi della decisione [di rigetto]» nella lettera del 24 novembre 2014. Sembra pertanto che, ancorché successivamente alla scadenza del termine di due mesi entro il quale l’EIOPA avrebbe dovuto prendere posizione, la carenza invocata dalla ricorrente sia in ogni caso cessata. Tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 31, detta conclusione s’imporrebbe anche qualora l’EIOPA avesse reiterato, nell’e-mail e nella lettera suindicate, il proprio rifiuto di avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010.

38

Ne consegue che la domanda per carenza è manifestamente irricevibile.

39

Siffatta conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il termine del ricorso per carenza ha iniziato a decorrere il 3 agosto 2015, data in cui le è stata comunicata la decisione della commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, tale decisione ha eliminato l’incertezza sulla risposta dell’EIOPA alla sua lettera del 18 giugno 2014 (v. punto 28 supra).

40

Al riguardo occorre osservare che l’argomento della ricorrente è fondato sul presupposto che, prima dell’adozione della decisione della commissione di ricorso, l’EIOPA ha risposto alla sua lettera del 18 giugno 2014, tenendo tuttavia presente che, a suo avviso, tale risposta era fonte d’incertezza. Orbene, secondo la giurisprudenza, il rifiuto di operare conformemente a una richiesta di agire presentata ai sensi dell’articolo 265 TFUE costituisce una presa di posizione idonea a porre termine alla carenza e ad essere oggetto di un ricorso di annullamento [v., in tal senso, ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

41

Si ricorda peraltro che, secondo una costante giurisprudenza, i termini per la presentazione di un ricorso sono di ordine pubblico, essendo stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e che spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se siano stati rispettati (v. ordinanza del 14 dicembre 2006, Smanor e Ségaud/Commissione, T‑150/06, non pubblicata, EU:T:2006:402, punto 14; v. anche, in tal senso, ordinanza del 13 dicembre 2000, Sodima/Commissione, C‑44/00 P, EU:C:2000:686, punto 51).

42

Occorre dunque constatare che la ricorrente non può, dopo aver lasciato scadere il termine del ricorso per carenza (v. punto 36 supra), beneficiare di un nuovo termine calcolato a decorrere dalla data in cui, a suo avviso, sarebbe stata eliminata l’incertezza sulla posizione dell’EIOPA in risposta alla sua lettera del 18 giugno 2014. Né essa può eludere l’irricevibilità della propria domanda per carenza, a causa e della sua tardività e dell’esistenza di una presa di posizione, con l’invio all’EIOPA di una serie di lettere e di contestazioni della posizione espressa da quest’ultima.

43

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda per carenza deve essere respinta perché manifestamente irricevibile.

Sulle domande di annullamento

44

Occorre esaminare, successivamente, le domande di annullamento, da una parte, della decisione di rigetto e, dall’altra, della decisione della commissione di ricorso.

Sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto

45

A sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto, la ricorrente solleva, in sostanza, un unico motivo, vertente su un difetto di motivazione. Per quanto riguarda la ricevibilità di tale domanda, essa osserva, nell’atto introduttivo, che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere soltanto il 13 agosto 2015, data in cui la decisione della commissione di ricorso sarebbe divenuta non modificabile in seguito alla rettifica di errori materiali. Da un lato, infatti, il procedimento davanti alla commissione di ricorso si sarebbe svolto senza tener conto della sua lettera del 18 giugno 2014. Dall’altro, il termine del ricorso di annullamento sarebbe stato sospeso nel corso dello svolgimento del procedimento davanti alla commissione di ricorso.

46

L’EIOPA afferma che la domanda di annullamento della decisione di rigetto è irricevibile. Da una parte, tale domanda sarebbe stata proposta in ritardo. Dall’altra, la decisione di rigetto non costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. In ogni caso, l’unico motivo sollevato a sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto sarebbe infondato.

47

Occorre stabilire, da un lato, se, avuto specifico riguardo agli argomenti della ricorrente, come riassunti al precedente punto 45, la domanda di annullamento della decisione di rigetto sia stata presentata tardivamente e, dall’altro, se il procedimento davanti alla commissione di ricorso incida sulla possibilità di impugnare tale decisione davanti al Tribunale, ma prima di tutto è necessario accertare se la decisione in parola costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

48

Al riguardo si ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, EU:C:1971:32, punto 4; v. anche sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

49

Qualora il ricorso di annullamento avverso un atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione sia proposto da una persona fisica o giuridica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale ricorso è esperibile solo se gli effetti giuridici vincolanti di tale atto siano idonei ad incidere sugli interessi di chi lo impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v. sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; v. anche sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza è stata sviluppata nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi al giudice dell’Unione da persone fisiche o giuridiche avverso atti di cui esse erano destinatarie. Qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 38).

50

Infine, si osserva, per analogia, che la Corte ha dichiarato che una decisione di non promuovere un’azione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE non costituiva un atto impugnabile, giacché dalla formulazione letterale del paragrafo 3 e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni di detto articolo emergeva che la Commissione non era tenuta a promuovere un’azione. I singoli non possono pertanto esigere da tale istituzione che essa prenda posizione in un senso determinato. La Corte ne ha dedotto che non si poteva sostenere che una lettera con cui la Commissione comunicava all’autore di una denuncia di non intendere darvi seguito producesse effetti giuridici vincolanti, di modo che essa non costituiva un atto impugnabile, per quanto un privato potesse proporre, se del caso, un ricorso per annullamento di una decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro in base all’articolo 106, paragrafo 3, TFUE, se sussistevano i presupposti previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2005, Commissione/max.mobil, C‑141/02 P, EU:C:2005:98, punti da 68 a 70).

51

Nella specie, è pacifico che la ricorrente ha proposto all’EIOPA una domanda ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Tale disposizione istituisce un meccanismo che consente all’EIOPA di trattare i casi di violazione del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nella loro opera di vigilanza. Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, pertanto, «[s]e un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’[EIOPA] agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo».

52

L’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento n. 1094/2010 definisce le tre fasi di questo meccanismo. In particolare, l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento in questione così dispone: «[s]u richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’[EIOPA] può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione».

53

Da tale disposizione, segnatamente dall’utilizzo del verbo «potere», emerge che l’EIOPA dispone di un potere discrezionale in materia di avvio di indagini, sia nel caso in cui venga investita di una richiesta da parte di uno degli enti espressamente indicati dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010, sia nel caso in cui agisca di propria iniziativa (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, oggetto di impugnazione, EU:T:2015:608, punto 47).

54

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell’ambito della domanda per carenza, l’EIOPA non è affatto tenuta ad agire in applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

55

Tale interpretazione è peraltro conforme agli obiettivi e ai compiti dell’EIOPA, oltre che alla ratio del meccanismo istituito dall’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, di tale regolamento, l’obiettivo dell’EIOPA è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Emerge inoltre dal considerando 26 del regolamento in parola che il meccanismo istituito dall’articolo 17 dello stesso regolamento è volto ad assicurare l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, la stabilità del sistema finanziario e l’instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per gli istituti finanziari dell’Unione. La garanzia della corretta e integrale applicazione del diritto dell’Unione ne costituirebbe un requisito essenziale. In altri termini, e come osservato peraltro dall’EIOPA, l’obiettivo di detto meccanismo non è accordare una protezione o una riparazione a titolo individuale nelle controversie tra una persona fisica o giuridica e un’autorità competente a livello nazionale.

56

Alla luce dei suindicati elementi, va rilevato che la presentazione di una domanda come quella proposta nella specie dalla ricorrente non crea nessun rapporto giuridico particolare tra quest’ultima e l’EIOPA e non può valere a obbligare quest’ultima ad avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010.

57

In siffatte circostanze, occorre notare, per analogia con la giurisprudenza esposta al precedente punto 50, che la decisione di rigetto non produce effetti giuridici vincolanti. In particolare, dal momento che la ricorrente non poteva pretendere che l’EIOPA aprisse un’indagine ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010, il rifiuto di quest’ultima di dare avvio a siffatto procedimento non può essere idoneo a pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica.

58

Pertanto, la decisione di rigetto non può essere definita come atto impugnabile.

59

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere respinta la domanda di annullamento della decisione di rigetto perché manifestamente irricevibile, senza che vi sia necessità di esaminare gli argomenti delle parti relativi all’osservanza del termine di ricorso.

Sulla domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso

60

A sostegno della domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso, che sarebbe ricevibile perché la ricorrente è legittimata ad agire ed ha rispettato il termine di ricorso, quest’ultima solleva, in sostanza, un unico motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale, giacché detta commissione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla totalità dell’oggetto della controversia. Pur osservando che il proprio ricorso dinanzi a detta commissione era indubbiamente rivolto soltanto contro la lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014, la ricorrente ritiene cionondimeno che la commissione in questione avrebbe dovuto tenere conto delle argomentazioni da essa esposte nella sua lettera del 18 giugno 2014, con la quale aveva chiesto l’annullamento della decisione di rigetto e che è stata allegata al ricorso in esame.

61

L’EIOPA replica, in sostanza, che la domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso è irricevibile, in quanto tale decisione non è un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e che, in ogni caso, l’unico motivo invocato dalla ricorrente è inconferente.

62

Occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, che siano respinti nel merito gli argomenti della ricorrente relativi alla fondatezza della decisione della commissione di ricorso senza statuire sulla ricevibilità della presente domanda di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).

63

Nella specie, a fini di economia processuale, occorre fare ricorso a tale possibilità, giacché l’unico motivo sollevato dalla ricorrente manifestamente non consente, per i motivi esposti in prosieguo, di dimostrare che la decisione della commissione di ricorso sia viziata da illegittimità.

64

Va ricordato che, a termini dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1094/2010, «[s]e il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito». Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la commissione di ricorso valuta l’ammissibilità del ricorso prima di esaminarne la fondatezza, se la parte convenuta afferma che il ricorso è irricevibile.

65

Nella specie, dagli elementi del fascicolo risulta che, davanti alla commissione di ricorso, l’EIOPA ha depositato un controricorso, datato 25 giugno 2015, che si limitava alle questioni di ricevibilità. In tale controricorso, essa chiede il rigetto per irricevibilità.

66

Con la sua decisione, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente perché irricevibile, in quanto, in sostanza, non aveva ad oggetto un atto di sua competenza. A suo avviso, la lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014 costituiva, infatti, un atto puramente confermativo della decisione di rigetto. La stessa ha peraltro osservato che la ricorrente non aveva proposto ricorso avverso la decisione di rigetto e che, in ogni caso, poiché il ricorso era stato proposto il 22 dicembre 2014, il diritto della ricorrente a impugnare tale decisione si sarebbe prescritto.

67

Nella misura in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso perché irricevibile, essa non si è affatto pronunciata sulla fondatezza del ricorso proposto dalla ricorrente. In tal modo, essa ha agito in modo conforme all’articolo 9, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, cosa che del resto la ricorrente non contesta.

68

Orbene, da una parte, si osserva che, davanti al Tribunale, la ricorrente non ha sollevato nessun motivo o argomento volto a mettere in discussione la fondatezza della valutazione, operata dalla commissione di ricorso, della ricevibilità del ricorso portato al suo esame.

69

Con il suo unico motivo, infatti, la ricorrente lamenta, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe omesso di pronunciarsi sugli argomenti da essa invocati con la sua lettera del 18 giugno 2014. Orbene, da tale lettera risulta che detti argomenti erano volti a dimostrare una violazione del diritto dell’Unione da parte dell’IVASS, tale da giustificare, secondo la ricorrente, l’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

70

Ne consegue che l’unico motivo sollevato a sostegno della presente domanda fa riferimento esclusivamente alla valutazione della fondatezza del rifiuto di avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, alla quale, tuttavia, la commissione di ricorso non ha proceduto.

71

Pertanto, l’unico motivo deve essere respinto in quanto manifestamente inconferente.

72

Dall’altra parte, e in ogni caso, va osservato che la ricorrente riconosce, nelle sue memorie, «che, nel ricorso proposto il 22 dicembre 2014, [essa] ha menzionato soltanto la [lettera dell’EIOPA] del 24 novembre 2014 come decisione impugnata». Si deve pertanto considerare che la ricorrente è d’accordo sul fatto che il ricorso proposto davanti alla commissione di ricorso aveva ad oggetto unicamente la lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014. Detta constatazione è altresì d’obbligo rispetto ai documenti del fascicolo, segnatamente al ricorso proposto dalla ricorrente davanti alla commissione di ricorso, il quale identifica chiaramente come suo oggetto «la [lettera] dell’EIOPA del 24 novembre 2014, che conferma la decisione [di rigetto]», nonché alla memoria depositata dalla ricorrente davanti alla commissione di ricorso con cui essa affermava che tale lettera, che confermava la decisione di rigetto, era contraria al diritto dell’Unione.

73

È un dato di fatto che la commissione di ricorso si è pronunciata sul ricorso proposto contro la lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014 respingendolo perché irricevibile. Così facendo, essa ha esaurito l’oggetto della causa, che era costituito, come si evince dalle suesposte considerazioni, dalla legittimità di quest’unica lettera.

74

È pertanto manifestamente errata l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso si è pronunciata soltanto parzialmente sull’oggetto della causa, perché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua lettera del 18 giugno 2014.

75

Detta conclusione si impone quantunque la lettera della ricorrente del 18 giugno 2014 fosse allegata alla memoria depositata da essa ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso e quantunque, in tale memoria, la ricorrente abbia precisato che gli allegati costituivano parte integrante della sua tesi. Infatti, fatta salva la questione se, nella valutazione del merito di un ricorso, la commissione di ricorso sia tenuta a pronunciarsi, oltre che sugli argomenti sollevati nelle memorie depositate, anche su quelli contenuti esclusivamente negli allegati a tali memorie, si deve considerare che il fatto che la lettera in questione fosse allegata alla memoria della ricorrente non è tale da modificare l’oggetto della causa davanti alla commissione di ricorso, il quale era chiaramente limitato alla lettera dell’EIOPA del 24 novembre 2014.

76

Inoltre, anche volendo ipotizzare che la ricorrente lamenti che l’EIOPA non abbia considerato la sua lettera del 18 giugno 2014 come un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010 o che non si sia pronunciata sul ricorso proposto con tale lettera, è importante aggiungere come non emerga affatto da tale lettera che la ricorrente intendesse presentare un siffatto ricorso alla commissione di ricorso. Tutt’al più, la lettera in parola, che era rivolta al presidente dell’EIOPA ed enunciava gli argomenti della ricorrente volti a contestare la decisione di rigetto, conteneva una domanda con cui si chiedeva al presidente dell’EIOPA di annullare tale decisione e di avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento in parola.

77

Ne consegue che l’unico motivo invocato a sostegno della domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso deve essere respinto perché manifestamente inconferente e, in ogni caso, manifestamente infondato.

78

Pertanto, occorre respingere la domanda in questione in quanto manifestamente priva di qualsiasi fondamento in diritto.

Sulla domanda di risarcimento

79

La ricorrente chiede al Tribunale che «dichiari la responsabilità del[l’EIOPA]» per il danno che le ha cagionato omettendo di prendere una decisione e adottando le decisioni impugnate. Con specifico riferimento agli argomenti sollevati nell’ambito delle sue domande per carenza e di annullamento, essa afferma che l’EIOPA ha violato in maniera sufficientemente grave gli articoli 17 e 60 del regolamento n. 1094/2010 e le disposizioni della terza direttiva «assicurazione non vita», i quali le conferiscono diritti. Queste situazioni di illegittimità le avrebbero cagionato tanto un danno materiale, a causa della diminuzione, tra gli anni 2013 e 2014, del 59% del suo fatturato per le polizze emesse in Italia, di un lucro cessante e dei costi connessi al blocco dell’apertura di una filiale in Italia, quanto un danno di reputazione o d’immagine. Per quanto riguarda il nesso di causalità, la ricorrente ritiene che il primo anello della catena di eventi causali sia costituito dalla decisione dell’IVASS, ma che l’EIOPA abbia contribuito in maniera decisiva al mantenimento degli effetti di tale decisione.

80

L’EIOPA replica che la domanda di risarcimento è manifestamente irricevibile e, in subordine, manifestamente infondata.

81

Va rammentato che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere, inter alia, l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Un ricorso inteso al risarcimento del danno presuntivamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, T‑387/94, EU:T:1996:120, punti 106107, e sentenza del 6 maggio 1997, Guérin automobiles/Commissione, T‑195/95, EU:T:1997:66, punti 2021). Per contro, una domanda intesa a ottenere un risarcimento qualunque manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile (v. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 9).

82

Vero è che un ricorrente può non quantificare l’importo del danno che ritiene di aver subito, indicando però chiaramente gli elementi che permettono di valutarne la natura e l’entità e consentendo così alla parte convenuta di predisporre le proprie difese. In circostanze del genere, la mancanza di un’esatta quantificazione nell’atto introduttivo del ricorso non lede i diritti di difesa della controparte (v. ordinanza del 22 luglio 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione, T‑376/04, EU:T:2005:297, punto 55).

83

Nella specie, tuttavia, la ricorrente si è limitata ad un vago riferimento a un presunto danno tanto materiale, che consisterebbe nella diminuzione del 59% del suo fatturato per le polizze emesse in Italia, in un lucro cessante e in costi connessi al blocco dell’apertura di una filiale in Italia, quanto di reputazione o di immagine, senza in alcun modo dimostrare le proprie affermazioni. Così facendo, la ricorrente ha omesso di fornire elementi sufficienti per consentire al Tribunale e all’EIOPA di valutare la natura e la portata del danno subito.

84

Inoltre, la ricorrente non ha neppure esposto in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti contestati all’EIOPA e il danno presuntivamente subito. Essa si è, infatti, limitata ad osservare che «indubbiamente il primo anello della catena di eventi che [aveva] causato il danno da [essa] subito [era] costituito dalla decisione dell’IVASS, ma l’EIOPA, omettendo di adottare una decisione o adottando decisioni contenenti vizi di merito, [aveva] contribuito in maniera decisiva al mantenimento degli effetti di [detta] decisione (…) e alla mancata adozione di un provvedimento che ponesse rimedio a siffatta restrizione». Orbene, va osservato che siffatte affermazioni vaghe e non provate non soddisfano i requisiti richiamati al precedente punto 81.

85

In considerazione di quanto precede, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

86

Alla luce delle suesposte osservazioni e, segnatamente, delle conclusioni tratte ai precedenti punti 43, 59, 78 e 85, il presente ricorso deve essere respinto perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.

Sulle spese

87

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese conformemente alla domanda dell’EIOPA.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Onix Asigurări SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Lussemburgo, 24 giugno 2016

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. E. Martins Ribeiro


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.