Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016 –

Portogallo / Commissione

(causa T‑551/15)

«Ricorso di annullamento — FEAGA e FEASR — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Dies a quo — Notifica — Decisione della Commissione che esclude dal finanziamento da parte dell’Unione europea talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, del FEAGA e del FEASR — Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale — Irrilevanza (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punti 20-23, 25-28, 31-33, 36-38, 40)

2. 

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Notifica — Nozione (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punto 24)

3. 

Atti delle istituzioni — Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso — Insussistenza (Artt. 263, comma 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE) (v. punto 39)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.