Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 giugno 2016 –
Kohrener Landmolkerei e DHG / Commissione
(causa T‑178/15)
«Sistema delle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Lettera della Commissione che informa le autorità nazionali competenti del deposito tardivo del loro atto di opposizione — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»
Procedimento giurisdizionale — Decisione adottata con ordinanza motivata — Presupposti — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 20, 21, 24, 32)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del 9 febbraio 2015 del direttore della direzione B «Relazioni multilaterali, politica di qualità» della direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, recante il riferimento Ares (2015)529719, che informa le autorità tedesche competenti che il deposito avvenuto il 5 gennaio 2015 del loro atto di opposizione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), era tardivo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. |
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2) |
La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |