Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016 –

Proforec / Commissione

(causa T‑120/15)

«Ricorso di annullamento — Iscrizione di un’indicazione geografica protetta — Focaccia di Recco col formaggio — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 18‑20, 27, 31‑33, 35)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)] (GU L 8, pag. 7).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica italiana e del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio.

3) 

La Proforec Srl è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, fatte salve quelle relative alle istanze di intervento.

4) 

Le spese sostenute dalla Proforec, dalla Commissione, dalla Repubblica italiana e dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio in relazione alle istanze di intervento sono compensate.