Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2016 –
Binca Seafoods / Commissione
(causa T‑94/15)
«Ricorso di annullamento — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 — Mancata proroga della misura transitoria riguardante gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008 — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»
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1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 71‑73) |
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2. |
Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole — Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto (Art. 264, comma 2, TFUE) (v. punto 78) |
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l’alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l’uso nell’acquacoltura biologica (GU L 365, pag. 97).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Binca Seafoods GmbH è condannata alle spese. |