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22.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 68/40 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïkí Dynamikí/Commissione
(Causa T-752/15)
(2016/C 068/51)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyrí e Ch. Dede, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea, loro notificata con lettera del 29 ottobre 2015, DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), con cui la Commissione ha classificato al sesto posto l’offerta delle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 3, nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS IV denominata «Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)». |
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condannare la Commissione al risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti per l’opportunità che esse hanno perduto di essere classificate al primo posto per il lotto n. 3 nell’accordo quadro STIS IV; nonché |
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condannare la Commissione all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti la decisione impugnata dev’essere annullata, in quanto reca una motivazione insufficiente: i) riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica; ii) riguardo ai motivi per i quali le offerte economiche delle società e dei consorzi aggiudicatari non sono state ritenute anormalmente basse, nonché a causa della violazione da parte della Commissione dei documenti contrattuali e del diritto dell’Unione con riferimento all’esistenza di manifesti errori di valutazione.