29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/26


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2015 da DD avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 ottobre 2015, cause riunite F-106/13 e F-25/14, DD/FRA

(Causa T-742/15 P)

(2016/C 111/32)

Lingua processuale: linglese

Parti

Ricorrente: DD (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la sentenza nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 dell’8 Ottobre 2015;

conseguentemente:

annullare entrambe le decisioni della FRA (la nota di biasimo controversa e la risoluzione del contratto) non solo per ragioni procedurali, ma anche per le altre ragioni di cui ai motivi esposti nel ricorso in primo grado;

riconoscere al ricorrente un adeguato risarcimento per il danno morale causato dalla manifesta illegittimità e irregolarità dell’indagine amministrativa e della decisione di infliggere una nota di biasimo. Tale danno morale è determinabile equitativamente in EUR 15 000;

riconoscere al ricorrente un adeguato risarcimento per il danno morale causato dall’irregolarità della procedura e della decisione di risoluzione del contratto. Tale danno morale è determinabile equitativamente in EUR 50 000,00

condannare la FRA a tutte le spese relative alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto nell’esaminare solamente il motivo procedurale relativo al fatto che il ricorrente non era stato sentito — e che ha condotto all’annullamento sia della decisione di infliggere la nota di biasimo che della decisione di risolvere il contratto — e rifiutandosi di esaminare gli altri motivi illustrati nel ricorso in primo grado. Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, condotto un’analisi incompleta dei fatti, violato l’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali, violato l’obbligo di motivazione, violato il principio di buona amministrazione della giustizia, violato il principio del legittimo affidamento e commesso un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo: il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto nel respingere le richieste del ricorrente di risarcimento dei danni non materiali sia per quanto concerne la decisione di infliggere la nota di biasimo sia per quanto concerne la decisione di risolvere il contratto.

Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dall’indagine amministrativa: snaturamento degli elementi di prova, analisi incompleta dei fatti, errore manifesto di valutazione, violazione della nozione di prova con riferimento all’esistenza di un danno come condizione per la responsabilità extracontrattuale, erronea applicazione del principio del diritto di difesa e dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, violazione dell’obbligo di motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento e violazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/43/CE (1).

Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dalla decisione di infliggere la nota di biasimo: snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, analisi incompleta dei fatti, violazione di diritto nella valutazione del danno, violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/43/CE.

Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dalla decisione di risoluzione del contratto: snaturamento degli elementi di prova, analisi incompleta dei fatti, errore manifesto di valutazione, violazione di diritto nella valutazione del danno, violazione dell’obbligo di motivazione, violazione del legittimo affidamento e violazione dell’articolo 15 della direttiva 2000/43/CE.


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000 L 180, pag. 22).