15.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 59/31


Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-708/15)

(2016/C 059/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione delle ricorrenti ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire il danno subito dalle ricorrenti mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalle ricorrenti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi principali e un motivo subordinato, vertenti sul danno che esse avrebbero subito e la responsabilità del quale graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità degli atti adottati dal Consiglio, in quanto quest’ultimo sarebbe venuto meno al suo obbligo di prudenza e di diligenza basando le sue decisioni di includere le ricorrenti su motivi vaghi ed imprecisi, e ciò nonostante la giurisprudenza che gli impone di motivare con precisione le sue decisioni e ignorando il suo obbligo di audizione preliminare al mantenimento delle ricorrenti negli elenchi di sanzioni. Peraltro, le misure restrittive adottate nei confronti delle ricorrenti sarebbero ingiustificate e sproporzionate e violerebbero il loro diritto alla reputazione e il loro diritto di proprietà.

2.

Secondo motivo, vertente sul danno morale che le ricorrenti avrebbero subito in quanto la loro inclusione negli elenchi di sanzioni avrebbe leso la loro reputazione.

3.

Terzo motivo, vertente sui danni materiali subiti dalle ricorrenti a causa della loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle misure restrittive, in quanto per tale fatto esse avrebbero perso numerosi contratti e numerose fonti di reddito.

4.

Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla responsabilità oggettiva dell’Unione europea per i danni causati alle ricorrenti in seguito alla loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle sanzioni nei confronti della Siria.