8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/69 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baggi/Parlamento
(Causa T-656/15)
(2016/C 048/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Guia Baggi (Firenze, Italia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione A(2015)8552 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo; |
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condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione. |
3. |
Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento. |
4. |
Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti. |
5. |
Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).