8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/69


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baggi/Parlamento

(Causa T-656/15)

(2016/C 048/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guia Baggi (Firenze, Italia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8552 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).