8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/55


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Malle/Parlamento

(Causa T-641/15)

(2016/C 048/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tanja Malle (Vienna, Austria) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione A(2015)8324 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).