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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/64 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2015 — British Aggregates/Commissione
(Causa T-610/15)
(2016/C 027/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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disporre l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione C(2015) 2141 final della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (2013/C) (ex 2012/NN) — Tassa sugli aggregati; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sugli errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel decidere che otto esenzioni dalla tassa sugli aggregati («AGL») ai sensi della legge finanziaria per il 2001 non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nel determinare l’obiettivo e il principio di tassazione normale dell’AGL ai fini dell’applicazione del criterio di selettività. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha effettivamente svolto un esame diligente e imparziale per verificare se le otto esenzioni in questione conferiscano vantaggi selettivi e pertanto costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha motivato la decisione impugnata come prescritto dall’articolo 296 TFUE perché l’applicazione fatta dalla Commissione dell’obiettivo e del principio di tassazione normale dell’AGL per spiegare il motivo per cui le otto esenzioni in esame non conferiscono vantaggi selettivi è contraddittoria nel testo della decisione impugnata. |