16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/53


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Federcaccia Toscana e a./Commissione

(Causa T-562/15)

(2015/C 381/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federcaccia Toscana (Firenze, Italia), Moreno Periccioli (Volterra, Italia), Arcicaccia Toscana (Firenze, Italia), Fabio Lupi (Cascina, Italia), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (ANUU) — TOSCANA (Cerreto Guidi, Italia), Franco Bindi (Cerreto Guidi, Italia) (rappresentante: A. Bruni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di esaminare i dati inziali Key Concepts acquisiti dall’Italia relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in comparazione con gli stessi dati acquisiti dalla Francia così da venire altresì meno all’obbligo di elaborare conseguenti dati transnazionali afferenti tali tre specie migratrici in ambiti territoriali geograficamente e climaticamente omogenei;

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di aggiornare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, adeguandoli ed uniformandoli agli stessi dati francesi ritenuti corretti e legittimi, individuando nella seconda decade di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale di dette tre specie anche in Italia;

accertare e dichiarare che la Commissione europea, in assenza di validi e corretti presupposti, ha preteso di vedere introdotte in Italia, e segnatamente in Toscana, ingiustificate limitazioni al prelievo venatorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena rispetto a quanto consentito in Francia e segnatamente in Corsica, anticipando al 20 gennaio in Toscana la chiusura della caccia a dette tre specie migratrici;

accertare e dichiarare l’illegittimità, per disparità di trattamento fra Stati membri e/o Regioni degli Stati membri nonché per carenza di validi presupposti, della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI avviata dalla Commissione europea nei soli confronti dello Stato Italiano senza assumere identica e contestuale iniziativa nei confronti della Francia e senza la benché minima preliminare istruttoria volta ad acquisire congruenti elementi dai quali presumere che l’effettivo inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena sia da ritenere differita di un mese (20 febbraio) in Corsica rispetto all’inizio della stessa migrazione prenuziale in Toscana (20 gennaio);

accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto e mantenuto dalla Commissione europea nei confronti dell’atto di diffida notificato dalle associazioni ricorrenti in data 29 maggio 2015 accertando e dichiarando al contempo l’elusività della risposta contenuta nella lettera della stessa Commissione europea in data 9 settembre 2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354;

condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ai dati Key Concepts della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

in ogni caso, condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale in Toscana delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena agli stessi dati Key Concepts francesi afferenti la Corsica, individuando così la seconda decade di febbraio;

condannare la Commissione europea, per i suoi comportamenti inadempienti ed omissivi, a risarcire i danni patiti e patiendi dalle associazioni venatorie ricorrenti, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha principalmente per oggetto la constatazione della carenza della Commissione, nel senso che essa avrebbe illegittimamente omesso di agire in ordine all’istanza del 29 maggio 2015 con cui le associazioni ricorrenti hanno diffidato la medesima a provvedere all’aggiornamento dei Key Concepts italiani ed alla conseguente modifica dell’indicazione della data di inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena individuando tale inizio nella seconda decade del mese di febbraio.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti invocano l’invalidità, l’inattendibilità e l’opinabilità dei dati Key Concepts relativi all’Italia per quanto concerne l’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena che presenterebbero evidenti incongruenze nel confronto con i dati relativi ad altri Stati membri ovvero Regioni degli Stati membri caratterizzati da condizioni geografiche, ambientali e climatiche uniformi e che sono interessati dallo stesso areale di diffusione e svernamento costituito dal bacino del mediterraneo.

Si fa valere la violazione da parte della Commissione europea del suo obbligo di provvedere al periodico aggiornamento e adeguamento dei dati Key Concepts, nonché di attivarsi al fine di garantire l’uniforme applicazione dei Trattati su tutto il territorio europeo, senza discriminazioni tra Stati membri.

Si ritiene inoltre che il comportamento colpevole tenuto dalla Commissione europea, qualificato come inadempiente e omissivo, si pone altresì in violazione dell’art. 17, paragrafo 1, T.U.E.; degli artt. 192 e 291 T.F.U.E, del quarto Considerando, nonché degli artt. 7, 10 e 16 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; del paragrafo 2.5.13 della Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE (e direttiva 2009/14/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici; del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, degli articoli 4, paragrafo 2, e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, dell’articolo 18 T.F.U.E.