30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/63


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-555/15)

(2015/C 398/77)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione C(2015) 4808 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare, nei limiti in cui tale decisione ingiunge la sospensione dell’applicazione delle aliquote progressive della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’abuso del potere discrezionale, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell’ingiungere la sospensione, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, abusando in tal modo del suo potere discrezionale e violando inoltre il principio di proporzionalità

2.

Secondo motivo, vertente sul divieto di discriminazione e sul principio di parità di trattamento

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la prassi della Commissione relativa alla sospensione può essere qualificata come incoerente, e da ciò deriva la violazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di difesa.

In terzo luogo, la ricorrente segnala, in particolare, che nell’ingiungere la sospensione la Commissione non si è conformata al suo obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’obbligo di leale cooperazione e sul diritto a un ricorso effettivo

Infine, la ricorrente sostiene che in esito all’ingiunzione della sospensione da parte della Commissione sono stati violati diritti e garanzie fondamentali, quali risultano l’obbligo di leale cooperazione e il diritto a un ricorso effettivo.