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30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/60 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-553/15)
(2015/C 398/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accertare che, nell’aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti dell’EDBI, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (cause T-4/11 e T-5/11), il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea; |
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dichiarare che, conseguentemente, l’Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente; |
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accertare che il danno materiale ammonta a USD 5 6 4 70 860, ossia EUR 5 0 5 08 718 al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto; |
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accertare che il danno morale ammonta a USD 7 4 1 32 366, ossia EUR 6 6 20 613al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto; |
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in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, e quattro dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea.
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Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea
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Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea
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