7.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 406/36 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA
(Causa T-543/15)
(2015/C 406/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativa all’inserimento della società Oxea, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi; |
— |
condannare l’ECHA alle spese del presente procedimento; e |
— |
alla luce dell’impugnazione pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA, sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, in particolare dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, sino al momento in cui la commissione di ricorso dell’ECHA ha statuito sull’ammissibilità dell’impugnazione dinanzi ad essa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che, consentendo ad una società di essere inserita nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 con riferimento a un determinato principio, l’ECHA non ha applicato il diritto. In proposito essa ha agito erroneamente per i seguenti tre motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’ECHA ha applicato erroneamente le regole relative al requisito che la società presenti un fascicolo completo ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 62, 63 e 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto, contrariamente ai requisiti di tale regolamento, l’ECHA non ha assicurato che vi siano pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame del dato principio e quelle che, non avendo partecipato a detto programma, non hanno dovuto sostenere le relative spese (c.d. «free-riders»). |