19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/36


Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-502/15)

(2015/C 346/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2015 con la quale sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte riguardante il Regno di Spagna;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

In relazione alla Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

La rettifica forfettaria imposta per un importo netto di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e alle linee guida del documento della Commissione VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG) e al documento AGRl-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 cross-compliance control system implemented by the Member State) in quanto non occorre procedere a una valutazione forfettaria dato che il Regno di Spagna ha fornito una valutazione puntuale del rischio reale per il Fondo. L’applicazione cui ha proceduto la Commissione, oltre a essere errata, è sproporzionata e ingiustificata.

2.

L’addizione al calcolo forfettario generale del 2 % della correzione puntuale imposta per l’importo di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ai documenti della Commissione concernenti le linee guida per il calcolo delle rettifiche finanziarie, poiché non è necessario utilizzare e sommare due metodi di calcolo simultaneamente per uno stesso inadempimento. Oltre ad essere incoerente dal punto di vista giuridico, ciò è totalmente sproporzionato e ingiustificato.

3.

La rettifica imposta per l’anno di domanda 2009, esercizio finanziario 2011 e 2012, viola l’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, comporta una violazione del principio di leale cooperazione e impedisce al Regno di Spagna di difendersi, in quanto la Commissione ha esteso indebitamente la rettifica finanziaria a un periodo successivo ai 24 mesi precedenti alla comunicazione, quando invece le inesattezze erano state corrette dal Regno di Spagna.

In relazione alla Comunidad Autónoma de Canarias per il motivo seguente.

4.

La rettifica forfettaria imposta per un importo pari a EUR 1 689 689,03 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e alle linee guida del documento della Commissione AGRI/D/40474/2010-REV 1.