19.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/36 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Spagna/Commissione
(Causa T-502/15)
(2015/C 346/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: L. Banciella Rodríguez-Miñón)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2015 con la quale sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte riguardante il Regno di Spagna; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
In relazione alla Comunidad Autónoma de Cataluña:
1. |
La rettifica forfettaria imposta per un importo netto di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e alle linee guida del documento della Commissione VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG) e al documento AGRl-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 cross-compliance control system implemented by the Member State) in quanto non occorre procedere a una valutazione forfettaria dato che il Regno di Spagna ha fornito una valutazione puntuale del rischio reale per il Fondo. L’applicazione cui ha proceduto la Commissione, oltre a essere errata, è sproporzionata e ingiustificata. |
2. |
L’addizione al calcolo forfettario generale del 2 % della correzione puntuale imposta per l’importo di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ai documenti della Commissione concernenti le linee guida per il calcolo delle rettifiche finanziarie, poiché non è necessario utilizzare e sommare due metodi di calcolo simultaneamente per uno stesso inadempimento. Oltre ad essere incoerente dal punto di vista giuridico, ciò è totalmente sproporzionato e ingiustificato. |
3. |
La rettifica imposta per l’anno di domanda 2009, esercizio finanziario 2011 e 2012, viola l’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, comporta una violazione del principio di leale cooperazione e impedisce al Regno di Spagna di difendersi, in quanto la Commissione ha esteso indebitamente la rettifica finanziaria a un periodo successivo ai 24 mesi precedenti alla comunicazione, quando invece le inesattezze erano state corrette dal Regno di Spagna. |
In relazione alla Comunidad Autónoma de Canarias per il motivo seguente.
4. |
La rettifica forfettaria imposta per un importo pari a EUR 1 689 689,03 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e alle linee guida del documento della Commissione AGRI/D/40474/2010-REV 1. |