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12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/30 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-438/15)
(2015/C 337/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio) e Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascuna delle ricorrenti e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393(2014/CP) — tassazione dei porti in Belgio; |
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, ed in particolare i porti valloni, non siano assoggettate all’imposta sulle società; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente, in modo generale, sul fatto che le asserzioni della Commissione non sarebbero suffragate da un punto di vista fattuale né giustificate da un punto di vista giuridico. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo cui il sistema di tassazione interessato è l’imposta sulle società non sarebbe giustificata da un punto di vista giuridico. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ometterebbe di tener conto delle prerogative degli Stati membri in materia di:
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le attività essenziali dei porti valloni sarebbero servizi di interesse generale che non sono disciplinati, conformemente alla normativa europea (articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE), dalle norme in materia di concorrenza dell’articolo 107 TFUE. |
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5. |
Quinto motivo, invocato in via di subordine, vertente sul fatto che, se le attività essenziali dei porti interni valloni ricadessero nell’ambito dei servizi d’interesse economico generale, esse sarebbero disciplinate dalle norme degli articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE e le norme in materia di concorrenza non sarebbero loro applicabili. |
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6. |
Sesto motivo, invocato a titolo di ulteriore subordine, vertente sul fatto che i criteri europei per la definizione di aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti. |