12.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/26


Impugnazione proposta il 28 luglio 2015 da Jaana Pohjanmäki avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 maggio 2015, causa F-44/14, Pohjanmäki/Consiglio

(Causa T-410/15 P)

(2015/C 337/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

che la sentenza emanata il 18 maggio 2015 nella causa F-44/14 sia annullata e che il Tribunale statuisca esso stesso sulla controversia;

in subordine, che la causa sia rinviata al Tribunale della funzione pubblica;

che il Consiglio sia condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, nonché sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto l'esame dei meriti della ricorrente non sarebbe stato effettuato accuratamente e nel rispetto del principio della parità di trattamento.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto i membri del comitato consultivo di promozione non avrebbero avuto conoscenza dei rapporti informativi della ricorrente nel corso del periodo di riferimento.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto compiuto dal Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») per aver considerato che i meriti della ricorrente erano stati paragonati con quelli dei funzionari assegnati a funzioni di linguisti.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto compiuto dal TFP per aver considerato che l'autorità che ha il potere di nomina aveva legittimamente effettuato un riesame della situazione della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi, in quanto taluni aspetti importanti del contenzioso non sono stati dibattuti.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha abbracciato la tesi del convenuto secondo cui il merito della ricorrente non era di livello costantemente elevato.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei mezzi di prova, in quanto il TFP ha dichiarato che il livello di responsabilità della ricorrente era stato valutato in conformità all'articolo 45 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

8.

Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che il convenuto avesse integrato la motivazione all'udienza, mentre esso aveva in realtà svolto un’effettiva sostituzione della motivazione.