12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/19 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Germanwings/Commissione
(Causa T-375/15)
(2015/C 337/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 nel caso SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Aeroporto di Zweibrücken e compagnie aeree che lo utilizzano, e in particolare
|
— |
annullare la decisione della Commissione dell’11 maggio 2015, GESTDEM 2015/1288; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, la ricorrente fa sostanzialmente valere quanto segue:
1. |
Rappresentazione incorretta e incompleta dei fatti Al riguardo la ricorrente addebita alla convenuta di esporre taluni elementi di fatto in modo falso, contraddittorio o incompleto. |
2. |
Difetto di motivazione In tale contesto la ricorrente lamenta in particolare che i costi delle infrastrutture che la Commissione fa risalire ad un contratto del 2006 tra la ricorrente e l’ente di gestione dell’aeroporto di Zweibrücken non sono stati presentati in modo ventilato. |
3. |
Mancato rimborso a danno della ricorrente In proposito la ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato una propria analisi dell’imputazione dei costi delle infrastrutture di cui trattasi. Inoltre, l’imputazione da parte della Commissione di tali costi al contratto concluso dalla ricorrente nel 2006 sarebbe illegittima, in quanto contraria alla prassi decisionale anteriore della Commissione e in quanto quest’ultima non avrebbe tenuto contro degli elementi di fatto manifestamente disponibili. In tale ambito, in subordine la ricorrente sostiene che l’imputazione di detti costi avrebbe dovuto essere nettamente inferiore. |
4. |
Mancata motivazione del carattere statale da parte della Commissione La ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per cui nel caso di specie si tratterebbe di aiuti di Stato. |
5. |
In via subordinata, tutela del legittimo affidamento Infine, in relazione al primo motivo la ricorrente afferma che il principio di tutela del legittimo affidamento osta ad un’eventuale domanda di rimborso dei presunti aiuti di Stato. Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione e che la Commissione ha interpretato in modo incorretto l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).