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24.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/49 |
Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 da Maria Luisa Garcia Minguez avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 aprile 2015, causa F-72/14, Garcia Minguez/Commissione
(Causa T-357/15 P)
(2015/C 279/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Luisa Garcia Minguez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco e Á. Givaja Sanz, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 aprile 2015, causa F-72/14; |
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pronunciarsi sulla causa F-72/14 e annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente al concorso interno COM/3/AD9/13; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle nozioni di «Commissione» e «istituzione» che figurano nel bando di concorso e negli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari. La ricorrente fa valere che l'Agenzia esecutiva per «l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA) dovrebbe essere considerata parte della Commissione al fine di determinare le persone ammissibili a un concorso interno. |
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2. |
Secondo motivo, riguardante un errore di diritto nell’interpretazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari. La ricorrente fa valere che è illegittimo ammettere a un concorso interno gli agenti che lavorano direttamente per un’istituzione, compresi coloro che sono distaccati presso un’agenzia esecutiva, e allo stesso tempo escludere gli altri agenti che lavorano per la stessa agenzia. |
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3. |
Terzo motivo, dedotto in subordine, concernente una violazione dell’obbligo di rispondere ad un motivo del ricorso, un difetto di motivazione e un errore di diritto nell’interpretazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli atti delle istituzioni. La ricorrente sostiene che la sua situazione particolare — essa aveva esercitato, con l’accordo della Commissione, funzioni di capo unità di due unità che figurano nell’organigramma della Commissione — giustifica la sua ammissione al concorso interno di cui trattasi. |