|
27.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/45 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Barqawi/Consiglio
(Causa T-303/15)
(2015/C 245/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte relativa al ricorrente; |
|
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte relativa al ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo, poiché il ricorrente non è mai stato sentito prima dell’adozione delle sanzioni in esame. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, in quanto il Consiglio non ha fornito la prova dei fatti riferiti alla base della motivazione delle misure adottate. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità. |
|
4. |
Quarto motivo, relativo ad una violazione sproporzionata del diritto della proprietà e del diritto di svolgere un’attività professionale. |
|
5. |
Quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere che, poiché le misure adottate dal Consiglio non hanno alcun effetto sul regime siriano e il ricorrente ha sempre rispettato le sanzioni imposte dalla comunità internazionale ed è rimasto sempre indipendente dal regime in vigore, vi sono motivi di ritenere che le misure impugnate siano state adottate per motivi diversi da quelli ivi contenuti (esclusione dal mercato — trattamento di favore nei confronti di altri operatori). |
|
6. |
Sesto motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che la motivazione del Consiglio a sostegno delle misure impugnate è succinta e non fa riferimento ad alcun elemento concreto o data che consentirebbe al ricorrente di identificare le operazioni commerciali che gli sono contestate. |