14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/56


Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio

(Causa T-285/15)

(2015/C 302/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Syria Steel SA (Homs, Siria) e Al Buroj Trading (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies, solicitor, e T. Eicke, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), come modificata, e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 64, pag. 41), per quanto riguarda le ricorrenti;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), come modificato, e/o il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 64, pag. 10), per quanto riguarda le ricorrenti;

condannare l’Unione europea a risarcire le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica per le misure restrittive avverso le ricorrenti e/o su di un errore manifesto di valutazione, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento razionale tra le ricorrenti e le persone o enti contro cui erano dirette le misure restrittive adottate dall’Unione, e in particolare le persone o enti avvantaggiati dal regime siriano, o che lo supportano.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni e i regolamenti del Consiglio impugnati violerebbero i diritti fondamentali delle ricorrenti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tra cui il diritto delle ricorrenti ad una buona amministrazione, il diritto di difesa, l’obbligo di motivazione e la presunzione di innocenza, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la libertà d’impresa, e il diritto di proprietà.