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7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/70 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Kiselev/Consiglio
(Causa T-262/15)
(2015/C 294/85)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolëv, Russia) (rappresentanti: T. Otty e B. Kennelly, barristers, e J. Linneker, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente soddisfacesse il criterio per l’inserimento nell’elenco, previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (come modificata) e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (come modificato).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione.
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3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione di inserire il ricorrente nell’elenco.
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5. |
Quinto motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che il Consiglio ha fatto affidamento su una misura illegittima (posto che il criterio per l’inserimento nell’elenco può dar luogo alla violazione del diritto del ricorrente alla libertà di espressione).
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6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Russia.
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