7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/69 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2015 — Almaz-Antey/Consiglio
(Causa T-255/15)
(2015/C 294/84)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Stumpf e A. Haak, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), nei limiti in cui tali misure riguardano la ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inserimento della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inserimento della ricorrente negli elenchi delle misure impugnate. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto viola il principio di proporzionalità. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’intera motivazione del convenuto non soddisfa i requisiti per l’applicazione delle misure restrittive. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali della ricorrente, compresi i suoi diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |