7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/69


Ricorso proposto il 19 maggio 2015 — Almaz-Antey/Consiglio

(Causa T-255/15)

(2015/C 294/84)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Stumpf e A. Haak, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), nei limiti in cui tali misure riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inserimento della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inserimento della ricorrente negli elenchi delle misure impugnate.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto viola il principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’intera motivazione del convenuto non soddisfa i requisiti per l’applicazione delle misure restrittive.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali della ricorrente, compresi i suoi diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.