22.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/38


Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Claudio Necci avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 marzo 2015, causa F-5/15, Necci/Commissione

(Causa T-211/15 P)

(2015/C 205/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claudio Necci (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 marzo 2015, causa F-5/15 (Necci/Commissione);

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente per un motivo di irricevibilità che esso avrebbe ingiustamente qualificato come «manifesto».

2.

Secondo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dal TFP, poiché quest’ultimo ha considerato che il termine di proposizione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto cominciava a decorrere dal ricevimento della proposta di abbuono delle annualità e non dalla sua accettazione da parte dell’agente.