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22.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/38 |
Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Claudio Necci avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 marzo 2015, causa F-5/15, Necci/Commissione
(Causa T-211/15 P)
(2015/C 205/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claudio Necci (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 marzo 2015, causa F-5/15 (Necci/Commissione); |
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rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, relativo a una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente per un motivo di irricevibilità che esso avrebbe ingiustamente qualificato come «manifesto». |
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2. |
Secondo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dal TFP, poiché quest’ultimo ha considerato che il termine di proposizione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto cominciava a decorrere dal ricevimento della proposta di abbuono delle annualità e non dalla sua accettazione da parte dell’agente. |