1.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/20


Ricorso proposto il 29 marzo 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-145/15)

(2015/C 178/20)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’esercizio improprio della competenza della Commissione europea di escludere somme dal finanziamento dell’Unione europea

Applicando le rettifiche forfettarie fissate con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103, la Commissione ha esercitato la propria competenza in maniera impropria, violando le disposizioni dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché le linee guida della Commissione per l’applicazione di rettifiche finanziarie definite nel documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG».

La Commissione era tenuta a fissare le rettifiche sulla base dell’individuazione degli importi indebitamente spesi dalla Romania e non ad applicare aliquote forfettarie, in quanto, da un lato, le caratteristiche del caso non lo imponevano e, dall’altro, lo Stato rumeno aveva fornito alla Commissione le informazioni necessarie per fissare rettifiche calcolate. Nella fattispecie, non si può ritenere che fossero necessari sforzi sproporzionati da parte della Commissione per la fissazione di rettifiche calcolate, basate sulla perdita effettiva di fondi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 non è sufficientemente e adeguatamente motivata in quanto, al momento della sua adozione, la Commissione non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha scelto di applicare un’aliquota forfettaria per le irregolarità constatate nelle missioni di audit e non ha adeguatamente giustificato per quale motivo gli argomenti addotti dalla Romania riguardo alla possibilità di applicare una rettifica calcolata non possono essere accolti e presi in considerazione nel fissare la rettifica finale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata non è conforme al principio di proporzionalità, in quanto l’applicazione di aliquote di rettifica forfettarie, rispettivamente, del 10 % per le spese dell’anno di domanda 2009 e del 5 % per l’anno di domanda 2010, ha determinato una sopravvalutazione della perdita di fondi UE dovuta alle irregolarità constatate nelle missioni di audit, giacché le aliquote menzionate non tengono conto della natura e della gravità della violazione e neppure delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione.