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27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/64 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e a./Commissione
(Causa T-109/15)
(2015/C 138/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Saint-Gobain Isover G+H (Ludwigshafen am Rhein, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Germania), Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) e Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 25 novembre 2014 in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Le ricorrenti affermano che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo e non falsa la concorrenza né incide sugli scambi tra Stati membri. |
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2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE Ove, contrariamente all’opinione delle ricorrenti, dovesse sussistere un aiuto, ritengono le ricorrenti che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta. |
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3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell’affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto. |
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4. |
Quarto motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE Infine le ricorrenti affermano che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell’ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell’ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti. |