20.4.2015   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/36


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Printeos e a./Commissione

(Causa T-95/15)

(2015/C 127/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Spagna), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Francia), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare l’articolo 2 della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste) in quanto l’importo delle ammende (in particolare la modifica apportata ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende) è stato determinato in assenza dell’obbligatoria motivazione; o

in subordine, in virtù della competenza estesa al merito riconsciutagli dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 in forza dell’articolo 261 TFUE, modificare l’articolo 2 della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste), (i) fissando la sanzione inflitta alla TOMPLA ad almeno il 55 % al di sotto del limite massimo edittale (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003) — o, in mancanza, la percentuale che il Tribunale riterrà adeguata — per ristabilire così l’equilibrio della stessa rispetto alle ammende inflitte alla Bong y Hamelin, e (ii) riducendo la sanzione inflitta a titolo aggiuntivo di almeno il 33 % o, in mancanza, della percentuale che il Tribunale riterrà adeguata — per tenere conto dell’ammenda inflitta dalla Comisión Nacional de la Competencia (CNC) (autorità nazionale della concorrenza) nella risoluzione del 25 marzo 2013 nel caso 5/0316/10, Sobres de Papel, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento accerta che le ricorrenti hanno violato gli articoli 101 TFUE e 53 SEE mediante la loro partecipazione, dall’8 ottobre 2003 al 22 aprile 2008, ad un’infrazione unica e continuata comprendente Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia e Regno Unito nel settore delle buste disponibili a catalogo e delle buste speciali, consistente in accordi di coordinamento dei prezzi, ripartizione dei clienti e scambio d’informazioni commerciali sensibili.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto non è stata giustificata né la necessità di apportare una modifica dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, né la percentuale concreta della riduzione applicata a ogni singola impresa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e della fissazione dell’importo dell’ammenda in sede di modifica dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fissazione dell’importo dell’ammenda, in quanto non è stata presa in considerazione l’ammenda precedentemente inflitta dall’autorità spagnola della concorrenza.