20.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/33


Impugnazione proposta il 19 febbraio 2015 da Luigi Macchia avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2014, causa F-63/11 RENV, Macchia/Commissione

(Causa T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luigi Macchia (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del TFP del 12 dicembre 2014 nella causa F-63/11 RENV;

di conseguenza, accogliere le conclusioni esposte in primo grado dal ricorrente; ovvero:

dichiarare il ricorso ricevibile;

in via principale:

annullare la decisione implicita adottata il 12 agosto 2010 dal Direttore generale dell’OLAF, in qualità di AACC, di non rinnovare il contratto del ricorrente, quale risulta segnatamente dall’assenza di risposta alla domanda di quest’ultimo del 12 aprile 2010;

all’occorrenza, annullare la decisione adottata il 22 febbraio 2011 dall’AACC, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

reintegrare indi il ricorrente nelle funzioni che rivestiva in seno all’OLAF, nell’ambito di un prolungamento del suo contratto conforme alle disposizioni statutarie;

in via subordinata, qualora la suddetta domanda di reintegrazione non dovesse essere accolta, condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente, valutato provvisoriamente ex aequo et bono nella differenza tra la remunerazione che questi avrebbe percepito quale agente temporaneo dell’OLAF e quella corrispondente all’attuale impiego (circa EUR 3  000 al mese), per un periodo pari al minimo alla durata del suo contratto iniziale (4 anni), ovvero più à lungo per l’ipotesi di un terzo rinnovo del contratto, che gli avrebbe dato diritto ad un’assunzione a tempo indeterminato;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 5  000 (cinquemila euro), fissata provvisoriamente ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda decisione;

condannare la convenuta alla totalità delle spese, comprese quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo unico, riguardante una violazione dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (TFP), una violazione della portata del sindacato giurisdizionale del TFP, una violazione dell’obbligo di motivazione, uno snaturamento dei fatti di specie e un’inesattezza materiale nella constatazione dei documenti del fascicolo da parte del TFP.